La protezione offerta dal diritto d’autore tutela unicamente la forma espressiva dell’opera e non si estende al contenuto, ai fatti, alle idee e ai principi sottostanti che restano, invece, liberi. Il diritto d’autore, infatti, non è un’esclusiva che insiste sull’informazione, ma soltanto su una delle sue possibili forme di espressione.
La titolarità dell’opera e la conseguente protezione si acquistano con la semplice creazione dell’opera e la sua estrinsecazione, in qualunque forma avvenga, anche orale, senza che sia necessaria alcuna particolare formalità (quale, ad esempio, la registrazione presso gli appositi registri o presso la SIAE).
Il diritto patrimoniale d’autore, che consiste nel diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’opera protetta e si compone di una serie di facoltà, indipendenti tra loro (come la facoltà di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, tradurre in altra lingua o rielaborare l’opera), dura sino a 70 anni dopo la morte dell’autore, mentre il diritto morale ad essere riconosciuto autore non ha termine.
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