In particolare, possono costituire oggetto di registrazione come disegno e modello l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. La registrazione tutela l’aspetto esterno del prodotto, che sia privo di valori funzionali ed abbia, quindi, un rilievo puramente estetico, a prescindere dal fatto che questo presenti una specifica gradevolezza estetica.
La registrazione del modello o del disegno dura 5 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda, ma il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di 25 dalla data di presentazione della domanda di registrazione.
Le opere di design possono, inoltre, essere protette (anche) dal diritto d’autore ma solo se l’opera presenta i requisiti stabiliti dalla legge: il carattere creativo (che esige che l’opera mostri l’impronta personale del suo autore) e il valore artistico (che implica un apprezzamento sulla valenza artistica della forma).
Infine, una forma può avere anche una capacità distintiva ed essere registrata come marchio, ma perché questo accada occorre che con l’uso la forma si imponga all’attenzione del pubblico non solo in sé considerata, ma come simbolo di un messaggio. Una data forma può pertanto, essere registrata come marchio a condizione che, oltre a presentare i requisiti stabiliti dalla legge per i marchi, non si tratti della forma imposta dalla natura del prodotto o della forma funzionale e non attribuisca un valore sostanziale al prodotto (forma ornamentale).
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